Revenge porn: cos’è e quando si configura ?
Art. 612 ter c.p.: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Il “revenge porn” è un’espressione di natura anglosassone, traducibile come “pornovendetta ed è la condotta di colui il quale, dopo averle realizzate o sottratte, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di contenuto sessualmente esplicito ritraenti un’altra persona (vittima) senza il suo consenso.
La norma penale, introdotta in Italia con la Legge del 19 luglio 2019, n. 69, punisce anche colui il quale, riceve (non avendole realizzate o sottratte) tali immagini e le diffonde, senza il consenso della vittima allo scopo di recarle nocumento.
Tale ultima disposizione dunque prevede, a differenza della prima, che l’agente sia mosso dal cosiddetto “dolo specifico” ovvero la volontà di cagionare un danno alla vittima, circostanza non prevista invece per chi realizza o sottrae le immagini o i video.
In entrambi i casi la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni oltre alla multa da euro 5.000 a euro 15.000.
Aggravanti specifiche sono previste nel caso la vittima sia il coniuge anche separato o divorziato e persona legata da rapporto affettivo.
Ulteriore aggravante ad effetto speciale (con aumento di pena da un terzo alla metà) è prevista nel caso in cui la vittima sia una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza.
Cosa fare nel caso in cui si sia riamasti vittima di tale condotta?
Il primo consiglio è quello di salvare su un supporto informatico tutte le foto o le immagini illecitamente diffuse e rivolgersi alla polizia postale nel caso non si riesca a rintracciare il colpevole.
E’ consigliabile comunque rivolgersi ad un legale che potrà valutare la sussistenza del reato nel caso concreto e aiutare la vittima nella redazione della querela che è condizione di procedibilità per l’azione penale (salvo nel caso di aggravante ad effetto speciale e quello di connessione con altro reato procedibile d’ufficio).
Il termine per proporre querela è di sei mesi così come per lo stalking previsto dall’art. 612 bis del codice penale.
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