Può essere iscritta ipoteca su immobile senza avviso al contribuente?
Diritto Tributario e diritti del contribuente
La risposta è no. L’agenzia delle Entrate o l’Inps non possono procedere ad iscrivere ipoteca su un immobile, per crediti erariali o contributivi, se tale iscrizione non è preceduta dall’avviso al contribuente ritualmente notificato.
L’art. 7 comma 2 lett. U bis, del D.L. n. 70 del 2011 prescrive: “l’agente per la riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.
In assenza di tale comunicazione l’iscrizione ipotecaria è illegittima e come tale può essere annullata dal Giudice.
Già da tempo la Superam Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19667/14, ha sancito tale principio richiamando “la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte dell’amministrazione del contraddittorio endo-procedimentale ogni qual volta debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo”.
Corollario di tale principio è che la mancata notifica dell’avviso, notificato con forme idonee che ne consentano la conoscibilità al destinatario, comporti la violazione di una disposizione di legge che determina l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.
Dunque prima di iscrivere ipoteca immobiliare l’ente impositore deve necessariamente notificare al contribuente la comunicazione con la quale lo avvisa che nel caso non provvederà al pagamento del dovuto (in genere si tratterà di cartelle di pagamento), entro il termine di 30 giorni dalla notifica, procederà ad iscrivere ipoteca sull’immobile di sua proprietà.
Diversamente l’iscrizione ipotecaria è illegittima.
L’illegittimità deve però essere dichiarata dal Giudice e dunque compete al contribuente adirla affinché la dichiari. Tale provvedimento va poi notificato all’ente impositore affinché provveda alla materiale cancellazione dell’ipoteca.
Sempre più Giudici di merito stanno applicando tale orientamento e di conseguenza dichiarando l’illegittimità di iscrizioni ipotecarie non precedute dal predetto avviso.
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