L’elemento indiziario ed il sospetto nel processo penale
a cura dell’avv. Giovanni Fava
La Suprema Corte di Cassazione, V Sez. Penale, con la sentenza n. 28559 del 14.10.2020 affronta nuovamente la tematica dell’indizio, della sua valenza quale elemento probatorio ai sensi dell’art. 192 c.p.p., c.2, e della differenza tra indizio e mero sospetto.
La S.C., con tale pronuncia, delinea plasticamente la differenza tra la nozione di sospetto e quella di indizio. Viene catalogato quale sospetto tutto ciò che rientra nella mera elaborazione soggettiva e concettuale di un evento.
Tale elaborazione conduce alla formazione di una congettura che, tutt’al più, può essere un valido prodromo per l’individuazione di un filone di indagine ma che in autonomia non assume mai la dignità di prova. Trattasi del formarsi di ipotesi schematizzate, alla ricerca della spiegazione di un accadimento, che però sono del tutto prive dell’elemento oggettivo dal quale fare partire l’elaborazione indagatrice.
In sostanza trattasi di un convincimento, allo stato, carente di un supporto probatorio. Viceversa l’indizio assume dignità di prova nel momento in cui, attraverso un ragionamento fondato su dati acquisiti inferisce da un fatto noto, l’indizio appunto, ad un fatto al momento ignoto, ovvero la prova.
Partendo da tale assunto, sviluppatosi in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza, rientrano nell’alveo dell’art. 192, c. 2, c.p.p., tutti quegli elementi di fatto che attraverso un percorso di elaborazione di dati parziali, di un ragionamento deducibile, di regole scientifiche e di massime di esperienza, muovono in maniera univoca e non equivoca da un fatto conosciuto verso un consequenziale fatto in partenza non conosciuto.
Gli indizi formano una prova allorquando, esaminati in forma piramidale e tra di loro consequenziale, portano nel loro insieme armonico, univoco e concordante a fondare la penale responsabilità circa il verificarsi della fattispecie di reato effettivamente realizzatasi.
Il dettato dell’art. 192, c. 2, c.p.p., per la pronuncia in esame, è pienamente soddisfatto quando il singolo indizio è positivamente valutato in ragione al livello di gravità e di inerenza al fatto da accertarsi, e successivamente quando l’insieme degli indizi raccolti e filtrati secondo il criterio valutativo appena espresso, portano a delineare il quadro probatorio del fatto penalmente rilevante per come materialmente verificatosi – cd. Affiancamento della fattispecie astratta alla fattispecie concreta.
Avv. Giovanni Fava.