Le Sezioni Unite sulla differenza tra l’estorsione e l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni
L’elemento dirimente è quello psicologico
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite ha finalmente risolto il contrasto giurisprudenziale sulla differenza tra il reato di estorsione ex art. 629 c.p. e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ex art. 393 c.p.
L’ordinanza di remissione segnalava le seguenti questioni di diritto:
se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’elemento materiale ovvero dell’elemento psicologico; in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba essere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente; se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di “mano propria” e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile».
Con sentenza n. 29451 del 2020, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:
1. I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo;
2. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;
3. Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità».