Guida in stato di ebbrezza e revoca della patente
Cass. Pen. Sezione I n. 34861/21 – commento
Il Giudice per le Indagini Preliminari, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, disponeva, nel caso preso in esame, la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con rilevato tasso alcolemico superiore 1.5 g/L.
Con la pronuncia in esame gli ermellini hanno statuito che il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto riqualificare in senso peggiorativo la condanna in quanto l’imputato a cui era stato inizialmente contestata la fattispecie aggravata ex art. 186 comma 2 bis cds, per aver provocato in stato di ebbrezza un incidente stradale, aveva di fatto riportato, in seguito al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, la condanna per il reato 186 comma 2 lett. C, dunque per una fattispecie criminosa per la quale non è prevista la revoca, ma soltanto la sospensione della patente, non ricorrendo l’ipotesi della recidiva nel biennio.
Le sanzioni amministrative accessorie infatti pacificamente non hanno natura di pene accessorie e pertanto sfuggono all’applicazione del 676 cpp che contiene un’indicazione tassativa delle altre competenze del giudice dell’esecuzione.