Cosa succede se mi rifiuto di sottopormi all’alcool test?
Conseguenze
La condotta di rifiuto di sottoporsi all’alcool test configura un’autonoma fattispecie di reato prevista dal comma 7 dell’art. 186 del Codice della strada. La pena prevista per tale reato è la stessa di quella prevista per la fattispecie più grave di guida sotto l’influenza di alcool, ovvero l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.
La condanna per tale reato comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Dunque attenzione particolare quando si guida un veicolo di proprietà in quanto può essere confiscato in caso di condanna così come per il reato di guida in stato di ebrezza.
Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica e se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
E’ dunque altamente sconsigliabile rifiutarsi di sottoporsi all’alcool test in quanto le pene e le sanzioni accessori sono le stesse previste per l’ipotesi più grave della guida in stato di ebrezza alcolica ovvero quando si supera il tasso alcolemico pari a 1,5 grammi per litro (g/l).
Anche per tale ipotesi di reato – tranne il caso in cui si sia provocato, in quella circostanza, un sinistro stradale – è previsto che la pena possa essere commutata dal Giudice, salvo che l’imputato si opponga (è consigliabile formalizzare la sua disponibilità in caso voglia ottenerla) in lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
L’Autorità Giudiziaria competente a decidere in sede penale è il Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è verificato il fatto (ovvero il rifiuto di sottoposti al test).
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